Documenti contrattuali
Condizioni Generali di Contratto
Video Elf S.r.l.
Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra Video Elf S.r.l. e il Cliente e costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni Proposta commerciale: con la sottoscrizione della Proposta commerciale si intendono espressamente accettate.
1. Definizioni #
1.1. Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di contratto ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito meglio precisato:
- Proposta commerciale
- Documento predisposto a cura di ELF e su richiesta del Cliente contenente la descrizione dei servizi e/o dei beni, nonché i termini e le condizioni economiche delle prestazioni elencate;
- Condizioni generali
- Le condizioni generali di contratto di cui al presente documento;
- Allegati
- Documenti tecnici eventualmente acclusi alla Proposta commerciale;
- Contratto
- Le Condizioni generali di contratto e gli eventuali Allegati sono parte integrante e sostanziale della Proposta commerciale medesima e con essa costituiscono il contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti;
- Parti
- ELF e il Cliente;
- ELF
- La Società Video Elf S.r.l., con sede legale in 20123 - Milano, via Carducci n. 32, codice fiscale e partita iva 09208710963;
- Cliente
- Il soggetto che richiede la prestazione di servizi e/o la fornitura di beni a ELF e che, a detto fine, sottoscrive la documentazione di cui al Contratto;
- Girato
- Riprese audio/video effettuate da ELF in esecuzione del Contratto;
- Pec
- Posta elettronica certificata delle Parti, come risultante nel Registro delle Imprese.
1.2. Analogo significato specifico deve attribuirsi a ciascun termine, la cui definizione viene precisata e definita nel prosieguo delle Condizioni Generali.
2. Oggetto e conclusione del Contratto #
2.1. Oggetto del Contratto è il servizio di realizzazione di service video e/o regia e/o fornitura di beni ancillari a detti servizi, in occasione di convegni, eventi, conferenze stampa, manifestazioni e quant'altro, il tutto come meglio precisato in ciascuna Proposta commerciale.
2.2. ELF, con organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio, dovrà, negli stimati termini previsti dalla Proposta commerciale, realizzare le prestazioni previste nella Proposta commerciale stessa, organizzando autonomamente i mezzi e le persone necessari per la loro realizzazione, restando altresì inteso e convenuto che ELF, nell'esecuzione del Contratto, potrà liberamente avvalersi, a propria esclusiva scelta e discrezione, della collaborazione di soggetti terzi.
2.3. Il Contratto, che vincolerà le Parti, i loro successori, ed eventuali legittimi aventi causa delle stesse, si riterrà concluso e perfezionato nel momento in cui la Proposta commerciale e le Condizioni generali e gli eventuali allegati verranno restituiti sottoscritti dal Cliente a ELF, a mezzo email e/o Pec, ciò nel termine di validità indicato nella Proposta commerciale.
2.4. In ogni caso, con la sottoscrizione della Proposta commerciale si intendono espressamente accettati dal Cliente, oltre alle condizioni della Proposta commerciale stessa, anche le Condizioni generali e ciò che risulta dagli eventuali Allegati sottoscritti.
2.5. Nel caso in cui il Cliente restituisca la documentazione contrattuale sottoscritta oltre il termine indicato nella Proposta commerciale, ELF non sarà vincolata al Contratto, salvo che comunichi al Cliente per iscritto la propria diversa volontà.
2.6. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e la Proposta commerciale, le prime prevarranno, ove non espressamente derogate dalle Parti.
2.7. Il Cliente, attraverso l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari che, per l'effetto, dovranno ritenersi prive di qualsivoglia efficacia tra le Parti.
3. Messa a disposizione e consegna del Girato, modalità e verifiche #
3.1. ELF, ove possibile, si impegna a mettere a disposizione ed a consegnare al Cliente, fermo quanto previsto ai successivi artt. 3.2. e 3.3., tutto il Girato alla fine del giorno stesso della realizzazione, laddove la prestazione debba essere resa in una sola giornata; qualora, invece, la prestazione contrattuale contempli più giorni di lavorazione, il servizio completo di tutto il Girato verrà messo a disposizione e consegnato al Cliente, fermo quanto previsto ai successivi artt. 3.2. e 3.3., al termine dell'ultima giornata, sempre ove possibile.
3.2. Il Cliente prende atto ed accetta che per ragioni fattuali e/o tecniche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad esempio, quando l'evento finisca tardi e/o quando i file da copiare del Girato siano molto grandi e/o quando manchi una adeguata connessione a internet e/o manchi del tutto) non sarà sempre possibile per ELF mettere a disposizione e consegnare il Girato nei termini ordinatori indicati all'art. 3.1. che precede: in tali casi, ovverosia quando non fosse possibile la messa a disposizione e consegna immediata del Girato, ELF ne darà notizia al Cliente, anche oralmente e per le vie brevi, fermo l'impegno a mettere a disposizione ed a consegnare a quest'ultimo il Girato con le modalità di cui al successivo art. 3.3. ed entro i successivi tre giorni lavorativi decorrenti dalla fine dell'evento (di seguito, solo il “Termine”), con la precisazione che nel computo di detto Termine non si dovrà tenere conto del giorno finale dell'evento.
3.3. Con riferimento alle modalità di consegna del Girato, il Cliente si dichiara informato e prende atto di quanto segue:
3.3.1. il Girato, archiviato in formato digitale sulle dotazioni informatiche di ELF, verrà consegnato al Cliente attraverso trasferimento digitale del relativo file, o dei relativi files se più d'uno, su supporto informatico: a tal fine, il Cliente dovrà necessariamente dotarsi, a sua cura e spese, di un supporto di memoria informatico (ad esempio, hard disk e/o chiavette) di adeguata capienza rispetto al file o ai files da memorizzare;
3.3.2. laddove la consegna del Girato non possa effettuarsi in sede di evento e, quindi, in via immediata secondo i termini di cui al precedente art. 3.1., sarà cura, rischio e onere esclusivo del Cliente recarsi, previo appuntamento con ELF da stabilirsi nell'ambito del Termine di cui al precedente art. 3.2., presso la sede di ELF stessa, ovvero presso il luogo che quest'ultima comunicherà, per ricevere la consegna del Girato su relativo supporto informatico di cui il Cliente dovrà necessariamente dotarsi a sua cura e spese, così come previsto al precedente art. 3.3.1.;
3.3.3. resta inteso che qualora il Cliente non disponga di un supporto informatico di memoria o non possa procurarselo tempestivamente, lo stesso potrà essere acquistato da ELF al prezzo di mercato praticato da ELF all'atto della richiesta di acquisto, con precisazione che tale costo deve intendersi sempre non ricompreso nel corrispettivo di cui alla Proposta commerciale;
3.3.4. qualora il file del Girato non superi la dimensione di 50 giga, le condizioni tecniche lo consentano e il Cliente ne faccia espressa richiesta, il Girato potrà essere messo a disposizione del Cliente, a seconda dei casi immediatamente in sede di evento oppure nel Termine di cui all'art. 3.2. che precede, tramite servizio di file hosting/sharing attraverso il quale il Girato stesso potrà essere scaricato direttamente online dal Cliente. Si precisa che il download del Girato sarà disponibile per dieci giorni dalla ricezione della email di avviso proveniente dal programma di file hosting, dopo di che non sarà più possibile scaricare il Girato, sarà pertanto onere e cura del Cliente provvedere tempestivamente al download del Girato stesso;
3.4. Nel caso in cui il Cliente non provveda al ritiro del Girato ai sensi dei precedenti artt. 3.3.1. e 3.3.2. ovvero al download del Girato ai sensi del precedente art. 3.3.4., ELF invierà al Cliente una Pec intimando il ritiro fisico del Girato entro e non oltre sette giorni liberi dalla ricezione della stessa (di seguito, solo la “PEC di intimazione”), ritiro da attuarsi sempre a cura del Cliente con le modalità di cui all'art. 3.3.2.. Laddove il Cliente non provveda al ritiro del Girato nel termine perentorio di cui alla PEC di intimazione, l'obbligazione di consegna del Girato per ELF si avrà comunque per adempiuta allo scadere del termine della PEC di intimazione, con conseguente diritto al corrispettivo ancora dovuto, senza che il Cliente possa eccepire alcunché.
3.5. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione del Girato senza che siano pervenute all'indirizzo di ELF contestazioni per iscritto a mezzo Pec da parte del Cliente, la prestazione si intenderà accettata ed approvata, decadendo così definitivamente il Cliente dalla facoltà di proporre eccezioni di qualsivoglia genere sulla prestazione eseguita da ELF. Si precisa che in caso di consegna del Girato tramite download, il termine dei cinque giorni lavorativi di cui al presente articolo decorrerà dal giorno del download del file del Girato: farà fede in tal caso la email del servizio di file hosting pervenuta ad ELF.
4. Responsabilità strumentazione affidata in custodia #
Il Cliente si dichiara edotto del fatto che per lo svolgimento della prestazione contrattuale ELF utilizzerà della strumentazione tecnica come riportata nella Proposta commerciale, parte della quale potrebbe non essere agevolmente asportabile una volta installata e/o per tipologia dello strumento, rendendosi così necessario, laddove la prestazione contrattuale si svolga in più giornate, lasciare detta strumentazione presso la location indicata dal Cliente; quindi, laddove non direttamente fornita dal Cliente, la strumentazione di ELF necessaria all'esecuzione della prestazione contrattuale, ove quotidianamente non asportabile (giudizio rimesso all'esclusiva ed insindacabile discrezione di ELF) rimarrà sotto la responsabilità e custodia esclusiva del Cliente, ciò dal momento del suo trasporto ed installazione e/o deposito nel luogo di esecuzione della prestazione contrattuale e fino all'effettivo completamento della prestazione contrattuale: da tale indicato momento, il Cliente diverrà custode della strumentazione tecnica installata e/o rilasciata nei locali indicati dal Cliente da parte di ELF e, di conseguenza, in caso di danneggiamento, furto e/o incendio, ne risponderà. Eventuali assicurazioni al riguardo, spettano in via esclusiva al Cliente.
5. Corrispettivi #
5.1. Per le prestazioni descritte nella Proposta commerciale, il Cliente si impegna a corrispondere a ELF, puntualmente ed integralmente, il corrispettivo ivi pattuito, da maggiorarsi sempre dell'IVA (se ed in quanto dovuta) nella misura applicabile al tempo della richiesta di pagamento, e da maggiorarsi di qualunque ulteriore accessorio di legge.
5.2. Il corrispettivo previsto nella Proposta commerciale in favore di ELF include esclusivamente le prestazioni ivi indicate, risultando perciò escluso tutto quanto ivi non espressamente previsto. Ogni eventuale prestazione diversa e ulteriore dalle lavorazioni concordate e dalle attività ad esse strettamente conseguenziali sempre ivi indicate, dovrà essere oggetto di un separato compenso (di seguito, solo “l'Extra compenso”) che dovrà essere negoziato possibilmente per iscritto tra le Parti. Laddove però il Cliente, pur in difetto di preventiva negoziazione scritta, chieda comunque a ELF l'esecuzione di prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle previste nella Proposta commerciale e queste vengano eseguite da ELF, le stesse saranno computate e fatturate da ELF sulla scorta dei listini genericamente praticati dalla stessa e, comunque, a prezzi di mercato, che il Cliente, con l'accettazione delle presenti Condizioni generali, dichiara espressamente di accettare sin da ora.
5.3. Il Cliente prende atto che le ore e/o le giornate di lavorazione indicate in Proposta commerciale sono sempre stimate e, pertanto, sono suscettibili di variazione in aumento per circostanze non imputabili ad ELF, bensì riconducibili ad esigenze del Cliente e/o allo stesso indirettamente imputabili, ovvero a circostanze legate alla tipologia della prestazione, così come prende atto che per giornate di lavorazione devono sempre intendersi di 8 ore lavorative, di conseguenza, ogni periodo di lavorazione ulteriore deve intendersi extra. Laddove quindi le ore di lavorazione siano superiori a quelle stimate, ivi compreso il supero del monte ore della giornata lavorativa, il Cliente prende atto ed accetta che ad ELF, senza necessità di preventivo accordo, spetterà un compenso integrativo ulteriore, pari ad euro 40,00 (quaranta/00) (sempre oltre IVA e accessori) per ogni ora di lavorazione extra (di seguito, solo “l'Extra time fee”) rispetto a quelle concordate nella Proposta commerciale.
5.4. ELF si impegna a specificare in sede di fattura, quale voce a parte, l'Extra time fee.
6. Modalità di pagamento #
6.1. Se non diversamente specificato nella Proposta Commerciale, il pagamento del corrispettivo in favore di ELF così come pattuito nella Proposta commerciale dovrà essere eseguito come segue:
6.1.1. ricevuta la documentazione contrattuale firmata da parte del Cliente, ELF emetterà una fattura al Cliente, con scadenza immediata alla sottoscrizione, di importo pari al 50% del corrispettivo pattuito nella Proposta commerciale;
6.1.2. a fine lavorazione, ELF emetterà la fattura a saldo per il residuo importo di cui al corrispettivo eventualmente maggiorato di qualunque corrispettivo extra maturato, con scadenza 30 giorni data fattura fine mese.
6.2. L'importo di cui al precedente art. 6.1.1. sarà corrisposto dal Cliente a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 cod. civ. che diventerà acconto prezzo solo con l'intero pagamento del saldo.
6.3. Il Cliente dovrà eseguire i pagamenti in favore di ELF esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
7. Interessi per ritardato pagamento #
In caso di ritardato pagamento delle fatture da parte del Cliente rispetto ai termini di scadenza ivi previsti, il Cliente dovrà corrispondere a ELF, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo, fermo restando il diritto agli ulteriori danni e la facoltà per ELF di risolvere il contratto per grave inadempimento.
8. Solve et repete #
Il Cliente, prima di aver interamente adempiuto alle proprie obbligazioni, non potrà in nessun caso sospendere o ritardare i pagamenti alle scadenze stabilite nelle fatture inviate da ELF, pretendere sconti, proroghe, riduzioni, eccepire inadempimenti e/o eccezioni di sorta, chiedere la risoluzione del contratto, rimborsi e risarcimento danni, secondo il principio solve et repete.
9. Recesso #
9.1. Le Parti possono recedere liberamente dal Contratto dal giorno successivo alla stipula dello stesso e fino a 15 giorni liberi antecedenti alla data dell'inizio della prestazione come prevista nella Proposta commerciale, dandone comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo Pec. Nel caso di recesso del Cliente, ELF ha diritto a trattenere la somma versata dal Cliente a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 cod. civ.; nel caso di recesso di ELF, lo stesso è tenuto alla restituzione al Cliente del doppio della somma ricevuta a titolo di caparra penitenziale ex art. 1386 cod. civ..
9.2. Nel caso in cui tra la data di stipula del Contratto e la data dell'inizio della prestazione prevista nella Proposta commerciale intercorra un termine inferiore a 15 giorni liberi, le Parti non potranno recedere, ciò in deroga a qualunque eventuale diversa previsione di Legge.
10. Forza maggiore #
10.1. ELF non sarà responsabile per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni previste in Contratto nel caso in cui tale inadempimento sia dipeso da causa di forza maggiore quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, pandemie, terremoti, alluvioni, scioperi generali, assenza di elettricità e/o di connessione telematica, maltempo in caso di manifestazioni all'esterno, guasti tecnici ad attrezzature non immediatamente riparabili e/o ordini della Pubblica Autorità o, comunque, circostanze impreviste e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parte stessa.
10.2. Ricorrendo una causa di forza maggiore, ELF ne darà notizia tempestiva al Cliente e, qualora la prestazione sia divenuta impossibile, il Contratto si intenderà risolto, salvo il diritto al corrispettivo di ELF per le eventuali prestazioni sino ad allora svolte. Viceversa, qualora la prestazione risulti eseguibile ma in tempistiche e/o modi diversi, le Parti, compatibilmente alle rispettive esigenze ed impegni, negozieranno in buona fede l'eventuale posticipo della prestazione, restando inteso che in difetto di accordo il Contratto si intenderà risolto, salvo, in ogni caso, il diritto al corrispettivo di ELF per le eventuali prestazioni sino ad allora svolte.
11. Proprietà video, diritti di utilizzazione, liberatorie e musiche #
11.1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i., i negativi e/o gli originali prodotti dei video realizzati da ELF in esecuzione del Contratto, ossia i cd. Masters, diverranno di proprietà esclusiva del Cliente, così come tutti i relativi diritti di sfruttamento economico, ciò, tuttavia, solo a seguito dell'avvenuto saldo del corrispettivo in favore di ELF (di seguito, il “Patto di riservato dominio”).
11.2. Rimane onere esclusivo del Cliente mettere a disposizione e conseguire dai soggetti ritratti nei video commissionati ad ELF le liberatorie, ove necessarie, al fine di prelevarne il relativo consenso all'utilizzo dei diritti di sfruttamento economico della propria immagine. Il Cliente si impegna a manlevare e a tenere indenne ELF da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero mai avanzare nei confronti di ELF per l'omesso conseguimento di liberatorie e/o autorizzazioni per l'uso e/o lo sfruttamento dell'immagine dei soggetti ripresi.
11.3. Il Cliente dichiara e garantisce che compenserà direttamente ed integralmente chiunque parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione dei Video estraneo all'organizzazione di ELF, assumendo a proprio carico ogni onere relativo, manlevando e tenendo indenne ELF da qualsivoglia pretesa a ciò relativa.
11.4. Laddove la prestazione di cui alla Proposta commerciale preveda, a richiesta del Cliente, l'impiego di musiche nei video, sarà esclusivo onere del Cliente stesso acquistare i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche da impiegarsi; il Cliente prende sin da ora atto che, in difetto di acquisto dei relativi diritti, ELF non potrà impiegare alcuna musica nel proprio Girato.
12. Promozione commerciale personale di ELF #
Il Cliente autorizza irrevocabilmente e gratuitamente ELF ad utilizzare, senza limitazioni temporali e di luogo, stralci del Girato eseguito in forza del Contratto per finalità di promozione commerciale, ciò anche in ambito online, così come autorizza ELF, altresì irrevocabilmente e gratuitamente, a citare il proprio nome e/o marchio, senza limitazioni temporali e di luogo, nell'ambito della propria attività di promozione commerciale, ciò anche in ambito online.
13. Comunicazioni #
Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, andranno effettuate per la loro validità, alternativamente, all'indirizzo email indicato da ciascuna Parte nella Proposta commerciale, o all'indirizzo Pec risultante presso il registro delle imprese, indirizzi presso i quali le Parti, con la sottoscrizione del Contratto, eleggono domicilio telematico.
14. Miscellanea #
14.1. Il Cliente prende atto che per il buon esito delle lavorazioni occorrono condizioni ottimali di luce e di ambientazione, per l'effetto, si impegna espressamente a fare in modo che ELF possa operare in dette condizioni ottimali, esaudendo eventuali richieste di ELF in merito. Qualora ELF non venga messa nelle predette condizioni ottimali di lavorazione il rischio di una qualità inferiore della lavorazioni rimane a carico del solo Cliente il quale accetta tale evenienza e, di conseguenza, nessuna responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole potrà essere imputata ad ELF.
14.2. Qualsiasi modifica, cambiamento o integrazione della documentazione contrattuale, ove anche accettata, per essere valida dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali.
14.3. L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole delle Condizioni Generali non si estenderà alle restanti clausole e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola nulla o inefficace con altra clausola valida ed efficace in modo da realizzare quanto più possibile gli effetti della clausola sostituita.
14.4. È fatto assoluto divieto al Cliente contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
15. Poteri di firma #
Ai sensi di legge, con valore ed effetto di Dichiarazione sostitutiva, il soggetto che nell'interesse del Cliente sottoscrive le Condizioni Generali dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i necessari poteri di firma per richiedere le prestazioni di cui al Contratto e sostanziare in ogni sua parte il Contratto stesso.
16. Dati personali #
ELF garantisce la massima riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali del Cliente, conformemente a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. I dati personali del Cliente saranno trattati per finalità connesse alla fornitura della prestazione di cui al Contratto.
17. Legge applicabile e foro competente #
17.1. Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.
17.2. Per ogni e qualsiasi controversia relativa o altrimenti connessa al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro alternativo o concorrente.
Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di aver attentamente letto le Condizioni Generali e di averne compreso il contenuto e, con la sottoscrizione della Proposta commerciale, dichiara espressamente di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli e/o di cui ai seguenti articoli nella loro interezza: 2.7. (Oggetto e conclusione del Contratto), 3.4. e 3.5. (Messa a disposizione e consegna del Girato, Modalità e Verifiche), 4 (Responsabilità strumentazione affidata in custodia), 5.2. e 5.3. (Corrispettivi), 8 (Solve et Repete), 9.2. (Recesso), 10 (Forza Maggiore), 11 (Proprietà video, Diritti di utilizzazione, Liberatorie e Musiche), 14 (Miscellanea) e 17 (Legge applicabile e Foro competente).
Documento pubblicato da Video Elf S.r.l., via Carducci 32, 20123 Milano (MI) — C.F. e P.IVA 09208710963.
Per chiarimenti sulle presenti Condizioni Generali: info@videoelf.it. Sul trattamento dei dati personali vedi la Privacy Policy e le informative per clienti e fornitori.
Versione in lingua inglese: General Terms and Conditions of Contract (traduzione di cortesia; in caso di discordanza prevale il testo italiano).
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